STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Rete Euromediterranea per l’umanizzazione della medicina – HUMANA MEDICINA (HUM MED)”

1) DENOMINAZIONE E LOGO
E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale denominata “Rete Euromediterranea per l’umanizzazione della medicina – HUMANA MEDICINA (sintetizzato in HUM MED), di seguito indicata come Associazione.
L’Associazione persegue fini di utilità sociale e di ricerca etica e spirituale ( intendendo con “spirituale” la dimensione e la propensione trascendente dell’uomo, indipendentemente da eventuali scelte religiose e confessionali ) nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati dal Regolamento, interno deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Il logo dell’Associazione rappresenta una rete a maglia quadrata con nodi, leggermenti ondulata, di colore azzurro turchino, recante la suo interno le iniziali in maiuscolo HUM MED.
ART 2) SEDE
L’Associazione ha sede in Via Solairano, 5/3 – 10025 Pino Torinese (TO) .
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
ART 3) SCOPI E FINALITA’
L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
• promuovere un nuovo approccio pluridisciplinare alla salute e alla cura individuale e della comunità, sensibilizzando ad esso cittadini,enti,istituzioni e organismi nazionali e internazionali sia pubblici che privati con strategie integrate tra scienza,filosofia,antropologia, arte, musica, teatro e così via;
• Promuovere il rispetto dei principi enunciati nella Carta di Torino 2007 (vedi allegato 1)
• Dialogare e collaborare in modo attivo a progetti e scambi di esperienze con enti,istituzioni, organismi sia pubblici che privati, come pure soggetti individuali a livello nazionale ed internazionale,
• analizzare e approfondire con studi e ricerche ad hoc i problemi relativi all’umanizzazione della medicina, ivi compresi, a titolo non esaustivo : gli approcci terapeutici palliativi, le modalità comunicative fra curanti, pazienti e familiari, il sostegno al personale curante per ridurre lo stato di stress e consentire maggiore serenità agli operatori senza distinzione di mansione e di livello, da realizzarsi con tutti gli strumenti propri delle Medical Humanities (psicologia, arte, musica, danza, espressione corporea, teatro, meditazione, massaggio, rilassamento, accompagnamento empatico, tattilità, etc.);
• istuituire e gestire progetti pilota, corsi ECM, manifestazioni divulgative, iniziative formative e informative, attingendo anche al patrimonio culturale tradizionale di tutti i popoli che hanno prodotto o producono cultura in tali campi.
• Promuovere iniziative per rafforzare i legami tra i membri e gli organismi associati, e per sostenere, nei vari paesi di appartenenza dei soci la promozione dei processi di umanizzazione.
Queste attività, di carattere spirituale (nel senso poco prima spiegato) e di ricerca etica, culturale, sociale,scientifica e civile, saranno svolte a favore di associati o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti. È espressamente esclusa dagli scopi dell’Associazione la finalità di tutela di interessi economici degli associati.
ART 4) ATTIVITA’
Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
• indagare sulle discipline tradizionali proprie della cultura mediterranea e non solo, collegandole alle conoscenze scientifiche, artistiche e religiose del mondo contemporaneo;
• far conoscere dette discipline attraverso l’acquisizione, la conservazione, la stampa, la traduzione e la diffusione di testi o di altro materiale didattico (quali videocassette, CD, eccetera), l’acquisizione e la conservazione di saperi, oggetti e musiche tradizionali e all’eventuale loro riproduzione e diffusione con ogni mezzo idoneo; organizzando incontri, conferenze, assemblee, congressi, corsi, tavole rotonde, seminari, eventi mediatici e spettacoli, inerenti tematiche proprie allo scopo sociale, e questo a livello nazionale e internazionale anche per mezzo della creazione o partecipazione a emittenti radiofoniche, televisive, siti internet ed altri mezzi di comunicazione che venissero a crearsi;
• invitare rappresentanti di tali discipline, siano essi soci o no dell’Associazione , facilitandone il soggiorno in Italia o all’estero per tenere conferenze e seminari;
• creare, sostenere strutture d’accoglienza e, in generale condurre qualsiasi azione che tenda ad aiutare con mezzi spirituali, morali e materiali, chi soffre o si trova in difficoltà;
• fondare e organizzare i propri centri di studio e di ricerca, anche attraverso il comodato gratuito o la locazione di immobili necessari allo svolgimento degli scopi sociali;
• l’Associazione potrà promuovere progetti (o partecipare a quelli altrui) anche a rilevanza internazionale in collaborazione con altre associazioni, enti, società ed altri soggetti anche stranieri che hanno come scopo un’attività di interesse spirituale (sempre nel senso sopra indicato), culturale, scientifico, etico o sociale, eventualmente anche con l’aiuto di sponsor che finanzieranno le operazioni in toto o in parte, e riservandosi la facoltà di devolvere parte delle somme incassate in erogazioni liberali ad associazioni di ricerca e di volontariato, ad altri enti di rilevanza spirituale, etica e sociale ed a scopi di beneficenza;
• all’interno delle attività sociali suddette, si potranno intraprendere, in via accessoria e strumentale, iniziative commerciali per finanziare i progetti e gli scopi sociali. Sarà il consiglio direttivo ad approvarle e a determinarne l’entità di volta in volta.
I proventi delle suddette attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e gli eventuali utili saranno reinvestiti obbligatoriamente nell’attività istituzionale. L’esercizio delle attività commerciali connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
• L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; potranno essere tuttavia rimborsate le spese effettivamente sostenute dagli associati stessi per l’attività prestata, previa presentazione di idonea documentazione. In caso di necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di terzi, anche ricorrendo a propri associati.
• Per particolari progetti di rilevanza nazionale e internazionale l’Associazione potrà promuovere o partecipare a Comitati per la raccolta fondi creati appositamente e comunque non in contrasto con lo scopo sociale.
• Per rendere nota la sua attività, ricorrerà a collaborazioni con associazioni analoghe e di volontariato, enti scolastici e universitari di ogni ordine e grado, istituzioni sanitarie, ospedaliere e paramediche, e con gli organi di informazione esistenti. L’Associazione potrà inoltre pubblicare bollettini, materiali informativi e periodici sulle proprie attività, e diffondere tutti i documenti relativi allo scopo sociale attraverso i supporti mediatici esistenti.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
• somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
• effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
• esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
• svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 5) GLI ASSOCIATI
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i princìpi e gli scopi dell’Associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi; soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all’Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall’Assemblea; soci onorari, vale a dire coloro a cui l’Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l’adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all’Associazione o alle finalità di questa.Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
• di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
• di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
I soci sono tenuti:
• all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
c. svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART 6) QUOTE ASSOCIATIVE
Gli associati devono corrispondere, entro il termine del …………………, le quote associative annuali nell’importo stabilito dall’Assemblea.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all’articolo 9 dello Statuto.
ART 7) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei soci;
• Il Presidente;
• Il Consiglio direttivo.
ART 8) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di ……. associati .
L’Assemblea. sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di venti giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno tre ore di distanza dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte a maggioranza dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
ART 9) ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro ………….. mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria:
• approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
• discute ed approva i programmi di attività;
• elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
• nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’Associazione;
• ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
• approva l’ eventuale regolamento e le sue variazioni;
• delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
• delibera sull’esclusione dei soci;
• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
• approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
• approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario.
ART 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
• approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
• scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.
ART 11) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
• che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva;
• che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
• che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.
ART 12) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di sette consiglieri , che durano in carica due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche : in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente , il Tesoriere, il Segretario.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
• attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
• redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
• delibera sulle domande di nuove adesioni;
• sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
• sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
• ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
• compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta l’anno , e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.
La convocazione va diramata per iscritto con venti giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
ART 13) PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
ART .14) TESORIERE
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
ART .15 ) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti.
Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi .
I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per due volte consecutive.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART .16) IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione.
Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.
ART .17 ) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
• quote e contributi degli aderenti e di privati;
• contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
• erogazioni liberali di associati e di terzi;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
• proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.
E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART .18) BILANCIO
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall’art. 9), entro il termine ultimo del 31 marzo dell’anno successivo a quello di esercizio.
ART .19) SCIOGLIMENTO
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART .20 ) NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.